Ripubblichiamo un interessante articolo realizzato dal quotidiano sanitario Nes On Line (www.nordestsanita.it)

Lunedì 4 maggio, comincia la Fase 2. Dopo un lungo periodo di misure restrittive, volte a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19, l’Italia comincia a riavviare i motori della ripartenza.

I dati relativi al 3 maggio segnalano una situazione abbastanza sotto controllo: le persone positive al 3 maggio sono 100.179, i guariti sono 81.654. I casi totali nel nostro Paese sono 210.717, al momento sono 100.179 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 81.654. I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.242, in terapia intensiva 1.501, mentre 81.436 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 28.884.

La Regione Veneto si affaccia a questa nuova fase con una ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, la n. 33 del 3 maggio, in vigore da oggi e fino al 17 maggio. Ecco le principali misure:

  1. Nel territorio regionale
    Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
  2. Distanziamento
    Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
  3. Misure di prevenzione generale nell’intero territorio regionale Spostamenti
    In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
  4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
    È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
  5. Attività agonistica in impianti sportivi
    È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
  6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
    È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
  7. Parchi, giardini e ville pubbliche
    Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
  8. Chiusure festive di esercizi commerciali
    È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
  9. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
    L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
  10. Commercio con consegna a domicilio
    È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
  11. Vendita di cibo a domicilio
    È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
  12. Vendita di cibo da asporto
    È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;
  13. Uso di veicoli privati con passeggeri
    L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
  14. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
    Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
  15. Distributori automatici
    La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;
  16. Mercati e commercio senza posto fisso
    I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:a. 
    a. nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione;
    b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
    c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita;
    d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;
  17. Vendita in forma ambulante
    La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;
  18. Navigazione
    È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;
  19. Cimiteri e riti funebri
    È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  20. Biblioteche
    È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
  21. Aree verdi e naturali
    Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;
  22. Orti, terreni agricoli e boschi
    È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
  23. Ambito territoriale di applicazione
    Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

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